Statuto
Allegato “B” al n. 17.564 di Repertorio e al n. 9.612 di Raccolta
STATUTO
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
Articolo 1
È costituita l’Associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro, per il progresso delle scienze di laboratorio biomedico e la loro applicazione in ambito assistenziale e professionale, denominata Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, abbreviabile nella sigla SIPMeL.
SEDE – DURATA – SCIOGLIMENTO
Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in: Via Ponchini, 17 int. 7, 31033 Castelfranco Veneto (TV) e sede operativa nello stesso Castelfranco Veneto.
Articolo 3
L’Associazione ha durata indeterminata e può essere sciolta per decisione degli Associati secondo le maggioranze previste dalla Legge.
Articolo 4
I fondi a disposizione dell’Associazione al momento dello scioglimento saranno devoluti a favore di altra Associazione con finalità di utilità sociale analoga, su scelta del Consiglio Nazionale.
SCOPI ASSOCIATIVI
Articolo 5
L’Associazione intende rappresentare, per la Medicina di Laboratorio, un “Forum” multidisciplinare e multiprofessionale di idee e di esperienze per il progresso delle scienze di laboratorio e per una loro applicazione pratica e, per la società civile, uno stabile riferimento per la conoscenza, lo sviluppo e l’organizzazione dell’attività della Medicina di Laboratorio, al servizio dei cittadini.
L’Associazione riconosce nella Medicina di Laboratorio l’elemento unificante degli aspetti formativi, professionali e di ricerca per l’identificazione e lo studio e la valutazione medica dei meccanismi, cause, modalità e dell’entità delle alterazioni che si verificano nel corso delle malattie, da attuarsi su materiale umano o sperimentale, al fine di ricavarne dati utilizzabili a scopo prognostico, diagnostico e riabilitativo, seguendo i principi della Medicina Basata sulle Evidenze scientifiche (EBM).
L’Associazione identifica quali fondamenti la dichiarazione congiunta della European Confederation of Laboratory Medicine e della Organizzazione Mondiale della Sanità (Copenaghen, 1993) e la definizione di Laboratorio Medico contenuta dello standard ISO 15189: 2003 (E).
L’Associazione aderisce a WASPaLM (World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine) e ne recepisce le indicazioni programmatiche ed organizzative.
L’Associazione ravvisa la pratica professionale della medicina di laboratorio nell’attività che si esercita nei laboratori clinici universitari, ospedalieri e privati.
L’Associazione intende tutelare la salute pubblica e promuovere il benessere dei cittadini mediante la più ampia applicazione della Medicina di laboratorio per il riconoscimento precoce delle malattie, la diagnosi ed il monitoraggio delle terapie, anche secondo i principi della Medicina Traslazionale, per il trasferimento dei risultati della ricerca di base alla pratica clinica, della Medicina Rigenerativa, della Medicina Predittiva, della Medicina Molecolare, della Medicina Personalizzata.
L’Associazione intende tutelare i principi etici, deontologici, scientifici e professionali degli associati e promuovere il conseguimento della qualità globale delle prestazioni di laboratorio ed il loro uso appropriato secondo i principi valutativi della HTA e la cultura dell’organizzazione e del management in ambito sanitario.
In funzione degli indicati obiettivi l’Associazione si prefigge lo scopo di svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati e dei terzi, anche mediante:
5.1 lo svolgimento di tutte le attività sperimentali connesse con le scienze biomediche e cliniche;
5.2 la promozione e lo sviluppo di programmi di aggiornamento professionale e di formazione permanente, compresi i principi di buona gestione, anche al fine della acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
5.3 l’elaborazione di linee guida, anche in collaborazione con ASSR (Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali) e FISM (Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane) ed altre entità scientifiche riconosciute;
5.4 la promozione di studi e di ricerche scientifiche finalizzate e di sperimentazione gestionale;
5.5 il mantenimento e lo sviluppo di rapporti con Associazioni e Società scientifiche nazionali ed internazionali e con gli Organismi sovranazionali affini;
5.6 la consulenza e riferimento nei confronti dei poteri istituzionali centrali e periferici dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici e privati sulle problematiche relative alla Medicina di Laboratorio, anche nei riguardi della certificazione e dell'accreditamento sanitari.
A tale ultimo proposito l’Associazione si propone quale finalità la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche, ed in particolare per la standardizzazione dei metodi di laboratorio con il CISMEL (Comitato Italiano per la Standardizzazione dei Metodi Ematologici e di Laboratorio).
Per realizzare i propri scopi l’Associazione si avvale dell’opera dei propri associati, a titolo gratuito, salvo che non ritenga di far luogo a prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, o all’assunzione di lavoratori dipendenti.
Articolo 6
L’Associazione pur promuovendo i valori professionali dei propri associati, non svolge alcuna attività di tutela sindacale o politica, a favore degli associati medesimi, né di tutela dei diritti professionali di una categoria o di una specifica professione.
Articolo 7
L’Associazione propugna la centralità dell’equipe di medicina di laboratorio multidisciplinare e multiprofessionale, articolata nelle sue responsabilità ed autonomie e tenuta insieme dalla sua cultura e missione e dalla responsabilità clinico - organizzativa e leadership allo scopo di raggiungere la massima appropriatezza, efficienza ed efficacia, nella diagnostica e nella ricerca.
Tutti gli associati, nell’ambito delle loro specifiche competenze professionali, hanno compiti di consulenza specialistica nei confronti dei colleghi che operano in ambito clinico sui problemi operativi e diagnostici.
L’Associazione incoraggia le attività interprofessionali e, in particolare, le attività ECM. A tal fine le Assemblee Regionali Medici, DSLB, STLB si riuniscono congiuntamente, su convocazione del Presidente Medico, almeno una volta l’anno per la definizione del programma scientifico dell’anno successivo, la cui proposta deve essere inviata tassativamente alla Segreteria Nazionale entro i termini stabiliti in base alla normativa vigente.
L’Associazione promuove il progresso della disciplina e l’accrescimento culturale degli associati, previa attenta verifica di qualità:
7.1 con forme di partecipazione all’attività del mondo scientifico, internazionale e nazionale;
7.2 con la pubblicazione dei risultati delle ricerche scientifiche e delle raccomandazioni e linee guida che è prevista anche attraverso il sito web della Associazione, che viene aggiornato costantemente, e l’accreditamento dei corsi e congressi;
7.3 seguendo un indirizzo pragmatico che vede negli incontri scientifici la sede naturale di esposizione e di discussione dei risultati delle ricerche originali (l’Educazione Permanente in Medicina – ECM, ne costituisce obiettivo fondamentale);
7.4 mettendo a punto e diffondendo gli standard professionali operativi dai quali dipende la “buona pratica” di laboratorio;
7.5 fungendo da organo tecnico di consulenza per i problemi del laboratorio clinico, nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, sia a livello centrale che regionale e locale.
7.6 promuovendo, con programmi annuali, attività educazionali per attrarre i giovani studiosi verso la disciplina e per migliorare la preparazione di quanti professionalmente sono già attivi;
7.7 organizzando corsi, convegni e congressi, secondo i requisiti richiesti dall’ECM (in particolare per quanto attiene il conflitto di interessi),sugli aspetti rilevanti dei progressi delle scienze di laboratorio;
7.8 pubblicando gli atti delle manifestazioni scientifiche su proprie riviste periodiche o su importanti riviste di settore.
PATRIMONIO – RISORSE E MEZZI FINANZIARI
Articolo 8
L’Associazione è dotata di un patrimonio di € 61.615,00 (Euro sessantaunomilaseicentoquindici/00).
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed in particolare di carattere formativo (ECM);
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali convegni e sottoscrizioni;
eventuali avanzi di esercizio o sopravvenienze di gestione;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
finanziamenti per progetti di ricerca finalizzati.
Sono espressamente esclusi i finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
E' espressamente escluso l'esercizio di attività imprenditoriale o partecipazione ad essa, anche per il legale rappresentante dell'Ente ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Nel sito istituzionale è prevista la pubblicazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi a terzi retribuiti.
È espressamente escluso che i proventi delle attività associative siano divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Il numero degli associati è illimitato.
L’ammissione all’Associazione non è soggetta ad alcuna limitazione o discriminazione, né alla titolarità di diritti patrimoniali.
Possono far parte dell’Associazione:
9.1 a titolo individuale, coloro che svolgono nel campo delle scienze di laboratorio attività di ricerca, didattiche e professionali;
9.2 a titolo collettivo, Associazioni e Società scientifiche, Comitati Nazionali e Gruppi di Ricercatori che ravvisano nella SIPMeL uno strumento idoneo per il raggiungimento di particolari obiettivi scientifici e pratici, pur mantenendo la propria assoluta autonomia organizzativa, culturale e di indirizzo specialistico, senza obbligo statutario alcuno, sulla sola base dell’adesione ai principi esposti nel titolo “SCOPI ASSOCIATIVI”.
Articolo 10
In funzione della vocazione multidisciplinare e multiprofessionale dell’Associazione e dell’obiettivo di promozione scientifica da attuarsi su piani e con metodologie differenziate, in ambiti accademici, clinici e sociali, l’Associazione è composta di Soci Ordinari (art. 11, 12, 13) e Soci Onorari (art. 14) che saranno assegnati, per una migliore valorizzazione delle competenze e delle opportunità di ciascuno, ai diversi decentramenti (organizzativi e locali) in cui si articola la struttura associativa.
Articolo 11
Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia che lo richiedano, documentando il proprio interesse per la medicina di laboratorio, in base a: specializzazione, e/o qualifica dell’ambito della attività professionale universitaria, ospedaliera, dell’Industria, all’appartenenza ai ruoli dell’insegnamento della disciplina o ad un curriculum che dimostri l’attività professionale, sia in ambito pubblico che privato.
Questa categoria di Soci è tenuta al pagamento della quota associativa alla Tesoreria Nazionale ed è in possesso dell’elettorato attivo e passivo per le cariche generali dell’Associazione.
Lo stato di appartenenza all’Associazione diventa effettivo dopo il pagamento della quota di iscrizione e viene mantenuto con il rinnovo annuale mediante versamento della quota associativa annuale, che ha validità per l’anno solare (indipendentemente dal giorno del versamento).
La Segreteria Nazionale renderà disponibile l’attestato di partecipazione alla Associazione al momento del ricevimento della quota associativa annuale, con l’assegnazione ad un decentramento regionale.
Articolo 12
Possono essere Soci Ordinari della Sezione Laureati Specialisti in Discipline Scientifiche di Laboratorio Biomedico (SIPMeL-DSLB) costituita presso l’Associazione, i laureati (laurea magistrale) in discipline scientifiche di laboratorio che lo richiedano, documentando il proprio interesse per la medicina di laboratorio, in base a: specializzazione (ove prevista) e/o qualifica nell’ambito dell’attività professionale ospedaliera, universitaria, nell’industria, all’appartenenza ai ruoli dell’insegnamento della disciplina o ad un curriculum che dimostri l’attività professionale sia in ambito pubblico che privato.
Questa categoria di Soci è tenuta al pagamento della quota associativa DSLB alla Tesoreria Nazionale ed è in possesso dell'elettorato attivo e passivo per le cariche associative della Sezione Laureati Specialisti in Discipline Scientifiche di Laboratorio Biomedico.
Lo stato di appartenenza all’Associazione diventa effettivo dopo il pagamento della quota di iscrizione e viene mantenuto con il rinnovo annuale mediante versamento della quota associativa annuale, che ha validità per l’anno solare (indipendentemente dal giorno del versamento).
La Segreteria Nazionale renderà disponibile l'attestato di partecipazione all’Associazione al momento del ricevimento della quota associativa annuale, con l’assegnazione ad un decentramento regionale.
Articolo 13
Possono essere Soci Ordinari della Sezione Tecnici di Laboratorio Biomedico (SIPMeL-STLB) costituita presso l’Associazione, i tecnici che lo richiedano documentando il proprio interesse per la medicina di laboratorio ed un curriculum che dimostri l'attività professionale, sia in ambito pubblico che privato.
Questa categoria di Soci è tenuta al pagamento della quota associativa STLB alla Tesoreria Nazionale ed è in possesso dell'elettorato attivo e passivo per le cariche associative della Sezione Tecnici di Laboratorio Biomedico.
Lo stato di appartenenza all’Associazione diventa effettivo dopo il pagamento della quota di iscrizione e viene mantenuto con il rinnovo annuale mediante versamento della quota associativa annuale, che ha validità per l’anno solare (indipendentemente dal giorno del versamento).
La Segreteria Nazionale renderà disponibile l'attestato di partecipazione all’Associazione al momento del ricevimento della quota associativa annuale, con l’assegnazione ad un decentramento regionale
Articolo 14
L’Associazione si riserva la facoltà di nominare Soci Onorari personaggi eminenti in campo scientifico che hanno illustrato e illustrano le scienze di laboratorio con l’insegnamento, la professionalità e la ricerca, finalizzata a migliorare la rappresentatività dell’Associazione.
È compito dei Presidenti dei Direttivi Regionali della SIPMeL, anche su proposta dei rispettivi Presidenti delle Sezioni DSLB e STLB, proporre al Presidente dell’Associazione, in forma riservata, la nomina di Soci Onorari del decentramento regionale che dovranno possedere requisiti professionali e culturali conformi ai principi etici e scientifici della SIPMeL.
La nomina a Socio Onorario compete alla Giunta Esecutiva che assegna il medesimo ad un decentramento regionale.
I Soci Onorari sono invitati a partecipare alle assemblee regionali senza diritto di voto.
ORGANIZZAZIONE DECENTRATA
Articolo 15
Per la miglior attuazione dell’obiettivo di costituire uno stabile riferimento per il progresso e la miglior applicazione delle scienze di laboratorio, nell’intero territorio nazionale, anche al fine di conseguire un adeguato affidamento internazionale, l’Associazione opera mediante decentramenti, organizzati su base regionale o multiregionale, (Sezioni Regionali o Regioni) della SIPMeL e delle sezioni STLB e DSLB.
ORGANI ASSOCIATIVI – RAPPRESENTANZA
Articolo 16
Sono organi dell’Associazione, con i poteri di rappresentanza previsti per ciascuno dei medesimi:
le Assemblee Regionali;
il Direttivo Regionale;
il Consiglio Nazionale;
la Giunta Esecutiva;
il Presidente Nazionale;
l’Organo di Controllo;
il Comitato Scientifico.
I Soci che rivestono cariche associative non sono retribuiti e sono rieleggibili.
Articolo 17
Le Assemblee Regionali sono costituite dai Soci Ordinari iscritti nella Regione e si riuniscono almeno una volta l’anno.
L’Assemblea ha il compito di:
eleggere il Direttivo Regionale;
approvare il programma annuale regionale;
approvare il conto consuntivo annuale ed il conto preventivo annuale, sulla base delle risorse a disposizione;
proporre alla Giunta Esecutiva l’ammontare di una quota associativa di propria competenza, da richiedere ai soci, aggiuntiva rispetto alla quota nazionale.
Articolo 18
Il Direttivo Regionale è composto dal Presidente e dai Consiglieri regionali, tra i quali il primo eletto assume la carica di Segretario regionale, (da nominare in misura di un consigliere ogni 25 soci ordinari o frazione di 25, esclusi i primi 25) eletti dall’assemblea regionale, e dura in carica tre anni..
E’ facoltà dell’Assemblea regionale integrare il direttivo regionale con un numero di membri, la cui carica ha valenza locale, finalizzato a migliorare la rappresentatività della propria organizzazione.
Ha il compito di:
predisporre il programma annuale regionale per l’approvazione da parte dell’assemblea;
redigere il conto consuntivo ed il preventivo annuale del decentramento, sulla base delle risorse a disposizione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
curare i rapporti con la Segreteria Nazionale (elenchi soci, convegni, corsi etc) mediante le segreterie regionali nominate dal Direttivo.
Il Presidente ed i Consiglieri regionali sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.
Articolo 19
Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale che lo presiede, dai componenti della Giunta Esecutiva, dal Past-President, dai Presidenti e Consiglieri Regionali, da 3 Rappresentanti SIPMeL-DSLB per le Aree Nord, Centro e Sud/Isole e 3 Rappresentanti SIPMeL-STLB per le Aree Nord, Centro e Sud/Isole.
Al Consiglio Nazionale sono invitati, almeno una volta l’anno in occasione del Congresso Nazionale, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo, i Responsabili delle Commissioni Nazionali nominate per la Formazione, per i Gruppi di Studio, per i Problemi Professionali e per la Qualità, ed i redattori degli organi di comunicazione (Stampa e Portale).
Al Consiglio Nazionale sono demandate tutte le decisioni sull’Associazione che non siano di competenza di altri organi e in particolare quelle riservate all’Assemblea degli Associati.
Si riunisce almeno due volte all’anno ed ha, in particolare, il compito di:
approvare il programma annuale dell’Associazione, eventualmente sulla base dei programmi pluriennali adottati;
approvare il conto preventivo ed il conto consuntivo annuale;
eleggere e revocare i componenti medici della Giunta Esecutiva, i Medici Supplenti e l’Organo di controllo e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
approvare le modifiche dello Statuto;
I Presidenti Regionali in caso di impedimento delegano il Segretario Regionale oppure, se il Segretario Regionale è già componente od impedito o mancante, possono delegare altri soci ordinari, regolarmente iscritti, della propria Sezione regionale. I Consiglieri Nazionali medici in caso di impedimento possono delegare la partecipazione al Consiglio Nazionale ad altri soci ordinari, regolarmente iscritti, della propria Sezione Regionale oppure ad un componente medico del Consiglio Nazionale. I rappresentanti il Direttivo DSLB e STLB possono delegare un collega DSLB e STLB facente parte del Consiglio Nazionale oppure un componente del proprio Direttivo Nazionale.
Articolo 20
La Giunta Esecutiva è costituita da sedici Membri:
il Presidente Nazionale
il Gruppo di Presidenza costituito da:
3 medici eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale;
il Presidente DSLB;
il Presidente STLB.
Tra di essi il Presidente Nazionale nomina almeno 1 Vice-Presidente Nazionale, 1 Segretario Nazionale e 1 Tesoriere Nazionale
6 Medici soci ordinari, di cui due rappresentativi delle Regioni del Nord, due delle Regioni del Centro e due delle Regioni del Sud e delle Isole, secondo i seguenti raggruppamenti: Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo); Sud e Isole (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);
2 Rappresentanti DSLB (Vicepresidente e Segretario DSLB)
2 Rappresentanti STLB (Vicepresidente e Segretario STLB)
I componenti eletti del Consiglio Nazionale ed il Past President sono elettori attivi e passivi della Giunta Esecutiva.
La Giunta Esecutiva si riunisce almeno due volte l’anno.
Alla Giunta è invitato, senza diritto di voto, il Past-President.
I componenti di Giunta possono delegare un altro componente della stessa.
Il Segretario Nazionale è responsabile della struttura organizzativa dell’Associazione in stretta connessione con i Presidenti ed i Segretari Regionali.
Il Tesoriere Nazionale espone in modo formale, almeno una volta all'anno i dati relativi al conto consuntivo del pregresso esercizio economico-finanziario e quelli relativi al bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
Le funzioni di coordinamento dell'attività del Consiglio Nazionale e l'esecutività delle iniziative associative sono proprie della Giunta Esecutiva.
I componenti dell'organo esecutivo dichiarano al momento della candidatura l'assenza/presenza di un conflitto di interessi. In presenza di un conflitto di interessi sulla sua rilevanza si deve pronunciare il Collegio dei Probiviri. Se un conflitto di interessi insorge in itinere su singoli atti, il componente interessato deve astenersi dalla discussione e voto sulla questione di cui trattasi.
Il legale rappresentante e i componenti dell'organo esecutivo della Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Associazione stessa.
La Giunta Esecutiva ha il compito di:
redigere il programma annuale dell’Associazione tenendo conto dei programmi regionali ed, eventualmente, dei programmi pluriennali che il Consiglio Nazionale avesse adottato su iniziativa della Giunta Esecutiva;
redigere il conto preventivo ed il conto consuntivo annuale dell’Associazione, tenendo conto dei conti regionali;
nominare e revocare il Comitato Scientifico e le Commissioni Nazionali;
attuare le linee della politica associativa ed in particolare interagire con le Società Scientifiche nazionali ed internazionali, con le Università e con il Ministero della Salute;
approvare contratti di lavoro autonomo o di lavoro subordinato con personale dipendente;
organizzare manifestazioni culturali nazionali ed internazionali;
curare le pubblicazioni ufficiali;
coordinare l’attività delle Sezioni Regionali;
conservare un elenco dei Soci e delle rappresentanze societarie;
escludere associati qualora si rendano colpevoli di attività lesive del prestigio dell’Associazione;
far circolare fra tutti gli iscritti un notiziario che illustri le attività dell’Associazione;
stabilire, di anno in anno, le quote di iscrizione, da versare alla Tesoreria Nazionale, differenziate per i Soci Ordinari, per i Soci Ordinari della Sezione STLB e della Sezione DSLB, tenendo conto delle indicazioni delle organizzazioni decentrate.
Articolo 21
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti, viene eletto dal Consiglio Nazionale, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per una sola volta anche non consecutiva.
Il Presidente in carica presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva.
Il Presidente ha i seguenti poteri particolari, indicati in via esemplificativa e non tassativa:
nominare i Redattori degli Organi di Comunicazione (Stampa; Portale; ecc.) associativi, dei quali è Direttore Responsabile di diritto;
nominare i Responsabili del funzionamento delle Commissioni Nazionali per la Formazione Permanente, per i Problemi Professionali, per i Gruppi di Studio e per la Qualità;
delegare eventuali rappresentanti dell’Associazione presso istituzioni, enti ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali.
Articolo 22
L’Organo di Controllo dell’Associazione partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, ed è costituito da soci scelti tra i Soci Ordinari o Onorari:
tre revisori dei conti;
cinque membri del Collegio dei probiviri.
I revisori dei Conti verificano la corretta impostazione dei conti consuntivi e preventivi dell’Associazione, considerando anche i conti approvati dalle Assemblee Regionali ed eleggono il proprio Presidente.
Il collegio dei Probiviri dirime controversie tra associati ed assiste il Presidente e la Giunta Esecutiva nella interpretazione di norme e regolamenti interni all’Associazione ed elegge il proprio Presidente.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri assume le funzioni di Presidente dell’Associazione nell’eventuale periodo di vacanza degli Organi Statutari.
Articolo 23
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
Il Comitato ha prevalentemente funzioni di consulenza scientifica per la formazione permanente e la ricerca.
Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
È composto da personalità di grande valore scientifico anche non iscritte all’Associazione e dura in carica un triennio.
SEZIONE LAUREATI SPECIALISTI IN DISCIPLINE SCIENTIFICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (SIPMeL-DSLB)
Articolo 24
La Sezione Laureati Specialisti in Discipline Scientifiche di Laboratorio Biomedico della SIPMeL (SIPMeL-DSLB) pianifica e amministra tutte le attività dei propri soci all’interno della Associazione, con l’approvazione della Giunta Esecutiva, e favorisce il processo di integrazione culturale e professionale di tutti i laureati specialisti della medicina di laboratorio.
Articolo 25
Sono organi della Sezione DSLB:
- Il Presidente DSLB, il Vicepresidente DSLB, ed il Segretario DSLB
- Le Assemblee Regionali DSLB
- Il Direttivo Nazionale DSLB
Gli organi della Sezione DSLB durano in carica un triennio.
I Soci che rivestono cariche societarie non sono retribuiti e sono rieleggibili.
Articolo 26
Il Presidente DSLB, il Vicepresidente DSLB ed il Segretario DSLB vengono eletti dal Direttivo Nazionale DSLB.
Il Presidente DSLB rappresenta la Sezione nell’Associazione, presiede il Direttivo Nazionale DSLB ed è rieleggibile.
Il Vicepresidente DSLB sostituisce, in caso di impossibilità, il Presidente DSLB nelle sue specifiche funzioni.
Il Segretario DSLB è responsabile della struttura organizzativa della Sezione.
Articolo 27
Le Assemblee Regionali DSLB sono costituite dai Soci Ordinari della Sezione Laureati Specialisti in Discipline Scientifiche di Laboratorio Biomedico iscritti nelle singole Regioni.
Le Assemblee Regionali, tramite il Segretario Regionale (che è primo Consigliere regionale eletto), curano i rapporti con la Segreteria Nazionale (elenchi dei Soci, rinnovo incarichi, programmazione di incontri scientifici, etc.).
L’Assemblea Regionale DSLB si riunisce almeno una volta l’anno e ha il compito di:
i) eleggere il Presidente DSLB, e i Consiglieri regionali DSLB, tra i quali il primo eletto assume la carica di Segretario Regionale DSLB;
ii) approvare il programma annuale regionale;
iii) approvare il conto consuntivo annuale ed il conto preventivo annuale, sulla base delle risorse a disposizione;
iv) proporre alla Giunta Esecutiva l’ammontare di una quota associativa di propria competenza, da richiedere ai soci, aggiuntiva rispetto alla quota nazionale.
Articolo 28
Il Direttivo Nazionale DSLB è composto dal Presidente DSLB, che lo presiede, dal Vicepresidente DSLB, dal Segretario DSLB, dai Presidenti e Consiglieri regionali DSLB.
I Consiglieri Regionali DSLB, sono nominati nelle Regioni in misura di un Consigliere ogni 25 Soci ordinari o frazioni di 25, esclusi i primi 25, tra i quali il primo eletto assume la carica di Segretario Regionale.
Il Direttivo Nazionale DSLB viene convocato, almeno una volta l’anno e ogni 3 anni per l’elezione congiunta, tra i membri del Direttivo stesso, del Presidente DSLB, del Vicepresidente DSLB e del Segretario DSLB, e dei tre Rappresentanti DSLB per le Aree Nord, Centro e Sud/Isole in Consiglio Nazionale.
I membri del Direttivo Nazionale DSLB, in caso di impedimento, possono delegare altri soci della propria Regione, in regola con l’iscrizione.
SEZIONE TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO (SIPMeL-STLB)
Articolo 29
La Sezione Tecnici di Laboratorio Biomedico della SIPMeL (SIPMeL-STLB) pianifica ed amministra le attività che interessano gli associati assegnati alla propria Sezione con l’approvazione della Giunta Esecutiva e favorisce il processo di integrazione culturale e professionale dei soci.
Articolo 30
Sono organi della Sezione STLB:
- Il Presidente STLB, il Vicepresidente STLB ed il Segretario STLB
- Le Assemblee Regionali STLB
- Il Direttivo Nazionale STLB
Gli organi della Sezione STLB durano in carica un triennio.
I Soci che rivestono cariche societarie non sono retribuiti e sono rieleggibili.
Articolo 31
Il Presidente STLB, Il VicePresidente STLB ed il Segretario STLB vengono eletti dal Direttivo Nazionale STLB.
Il Presidente STLB rappresenta la Sezione nell’Associazione, presiede il Direttivo Nazionale STLB ed è rieleggibile.
Il Vicepresidente STLB sostituisce, in caso di impossibilità, il Presidente STLB nelle sue specifiche funzioni.
Il Segretario STLB è responsabile della struttura organizzativa della Sezione.
Articolo 32
Le Assemblee Regionali STLB sono costituite dai Soci Ordinari della Sezione Tecnici di Laboratorio Biomedico iscritti nelle singole Regioni.
Le Assemblee Regionali, tramite il Segretario Regionale (che è primo Consigliere regionale eletto), curano i rapporti con la Segreteria Nazionale (elenchi dei Soci, rinnovo incarichi, programmazione di incontri scientifici, etc.).
L’Assemblea regionale STLB si riunisce almeno una volta l’anno e ha il compito di:
eleggere il Presidente STLB e i Consiglieri regionali STLB tra i quali il primo eletto assume la carica di Segretario Regionale;
approvare il programma annuale regionale;
approvare il conto consuntivo annuale ed il conto preventivo annuale, sulla base delle risorse a disposizione;
proporre alla Giunta Esecutiva l’ammontare di una quota associativa di propria competenza, da richiedere ai soci, aggiuntiva rispetto alla quota nazionale.
Articolo 33
Il Direttivo Nazionale STLB è composto dal Presidente STLB che lo presiede, dal Vicepresidente STLB e dal Segretario STLB, dai Presidenti e Consiglieri regionali STLB.
I Consiglieri Regionali STLB, sono nominati nelle Regioni in misura di un Consigliere ogni 50 Soci ordinari o frazioni di 50, esclusi i primi 50, tra i quali il primo eletto assume la carica di Segretario Regionale.
Il Direttivo Nazionale viene convocato, almeno una volta l’anno e ogni 3 anni per l’elezione congiunta, tra i membri del Direttivo stesso, del Presidente STLB, del Vicepresidente STLB, e del Segretario STLB, e dei tre Rappresentanti STLB per le Aree Nord, Centro e Sud/Isole in Consiglio Nazionale.
I membri del Direttivo Nazionale in caso di impedimento possono delegare altri soci della propria Regione, in regola con l’iscrizione.
NORME REGOLAMENTARI RELATIVE A ELEZIONI, CONVOCAZIONI, DELIBERAZIONI, ATTIVITÀ, IMPEDIMENTI E DECADENZE
Articolo 34
L’elezione degli organi elettivi, tanto generali dell’Associazione quanto particolari delle Sezioni Medici, DSLB e STLB, avviene a scrutinio segreto con la maggioranza prevista per la validità delle delibere degli organi elettori.
Ogni socio può esercitare il diritto di voto purché in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno solare. Di norma il termine per le iscrizioni annuali, in base alle quali è determinato il numero dei Consiglieri Regionali nel Consiglio Nazionale e nei Direttivi Nazionali DSLB e STLB, è stabilito al 30 aprile. È data facoltà al Presidente Nazionale di prolungare di volta in volta tale termine per giustificati motivi, tranne che negli anni elettorali. Le elezioni regionali debbono precedere le elezioni nazionali.
Ogni elettore dispone di un voto e può delegare tale funzione ad altro socio della propria Regione con il limite che ciascun socio può esser portatore di una sola delega e con i limiti specifici previsti dallo Statuto, tassativamente indicati.
Tutti gli incaricati di funzione associativa sono rieleggibili, salve le limitazioni specificatamente previste nel presente Statuto per taluni organi, tassativamente indicati.
Nelle Assemblee elettive si vota separatamente per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri. Le cariche si assegnano in relazione ai voti riportati.
Gli organi elettivi decadono e vengono rinnovati alla cadenza triennale delle elezioni generali dell’Associazione.
Articolo 35
Le candidature per l’elezione della Giunta Esecutiva (lista e programma) devono essere comunicate per iscritto alla Segreteria Nazionale nei termini previsti dal Consiglio Nazionale.
Esse verranno rese pubbliche, pena esclusione dalla competizione elettorale, nel Consiglio Nazionale precedente a quello elettivo, nel quale sarà eletta la Commissione Elettorale, che ha compiti di sorveglianza delle operazioni di voto e di scrutinio, oltre che di nomina degli eletti.
Ogni elettore del Consiglio Nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto, dispone di:
- un voto per ogni lista (che dovrà indicare Presidente Nazionale e i 3 componenti medici del Gruppo di Presidenza);
- un voto per ciascun membro medico rappresentativo delle 3 aree regionali, con un limite di 2 preferenze per area.
Le candidature dei membri medici rappresentativi ciascuna macro area regionale, vengono comunicate in prima istanza agli organi della regione di rispettiva appartenenza che li deve approvare e, in seguito, vengono espresse dalle tre macro aree regionali.
I rappresentanti DSLB e STLB nella Giunta Esecutiva sono eletti dai rispettivi Direttivi Nazionali. Per queste elezioni valgono le stesse regole di presentazione delle candidature della Giunta Esecutiva, riferite al Direttivo Nazionale delle Sezioni DSLB e STLB.
Articolo 36
Gli organi collegiali si riuniscono su convocazione da parte del Presidente e, in caso di impossibilità del medesimo, da parte del Segretario (che in ciascuna Regione è il primo Consigliere eletto).
La convocazione avviene a mezzo di comunicazione scritta inviata con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data della riunione.
In relazione all’importanza dei punti all’ordine del giorno, il Presidente Nazionale, il Presidente DSLB e il Presidente STLB, possono invitare, senza diritto di voto, al rispettivo Consiglio Nazionale o Direttivo Nazionale DSLB o Direttivo Nazionale STLB, i Segretari Regionali (primo Consigliere eletto), che non ne siano già componenti.
Articolo 37
Le delibere sono validamente assunte con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, in prima convocazione, e di qualunque numero in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto prescriva maggioranze diverse.
In caso di parità di voti sarà decisivo il voto espresso dal Presidente.
Articolo 38
Nel caso di impedimento o vacanza del Presidente Nazionale, un Vice-Presidente Nazionale ne ricopre la carica fino alle nuove elezioni. Nel caso di impedimento o vacanza delle altre cariche del Gruppo di Presidenza, queste vengono ricoperte dagli altri componenti della Presidenza; nel caso dei Presidenti DSLB e STLB da altro componente della Giunta Esecutiva secondo Sezione di appartenenza.
Analogamente si procede per le cariche nazionali DSLB e STLB, che vengono ricoperte dagli altri componenti Presidente/Vicepresidente/Segretario delle rispettive sezioni
L’impedimento o la vacanza delle cariche Regionali comportano nuove elezioni per la nomina della carica non ricoperta.
I Presidenti dichiarano la decadenza dalla carica rivestita da un socio, quando vi sia una mancata partecipazione a 3 riunioni, senza giustificato motivo. Il Collegio dei Probiviri deve essere chiamato a valutare la fondatezza delle motivazioni.
MODIFICHE
Articolo 39
Tutte le proposte di modifica e gli emendamenti a questo Statuto richiedono, per essere approvate, la presenza di tre quarti del Consiglio Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le proposte di modifica devono essere chiaramente indicate all’ordine del giorno nella convocazione.
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Le modifiche agli articoli 2, 7, 8, 20, 22, 23 del presente Statuto sono state votate ed approvate dal Consiglio Nazionale SIPMeL riunitosi il 9 ottobre 2017 a Riva del Garda (TN) presso il Centro Congressi in presenza del notaio dott.ssa Cristiana Franceschetti.