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La Cassazione sulla responsabilità medica: legge Balduzzi più favorevole della legge Gelli ma più importanti le linee guida

18/07/2018

L’articolo 3, comma 1, della legge Balduzzi è più favorevole dell’articolo 590-sexies del codice penale introdotto con la legge Gelli. 

La Cassazione a sezioni riunite lo aveva già affermato con la sentenza numero 8770/2018 (notizia del 6 maggio 2018) e ora la quarta sezione penale torna sull’argomento, ribadendolo con la sentenza 29133/2018.

E questo ha valore sia in caso di condotta del medico caratterizzata da colpa lieve per negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve che deriva da imperizia, intervenuto nella scelta delle linee guida.

La Cassazione in sostanza ha stabilito l'applicabilità al caso del decreto Balduzzi e ha confermato l'impossibilità di concedere la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'articolo 3, comma 1 della stessa legge. Il suo presupposto applicativo sarebbe stato però la conformità della condotta del medico alle linee guida e alle buone pratiche che invece è mancata

Quindi “colpa grave” per i medici sia in base alla legge Balduzzi, ma anche rispetto ai criteri generali che regolano la colpa medico-professionale prima dell'entrata in vigore della legge Gelli.