Lettera del Presidente SIPMeL a FISMELAB sulla Sentenza n.883/2025 del TAR di Palermo
02/05/2025
Lunedì 28 aprile u.s. il Presidente SIPMeL Dott. Antonio Antico ha scritto una lettera aperta al Direttivo FISMELAB, commentando la recentissima Sentenza del TAR di Palermo sulle Linee di indirizzo della Regione Sicilia per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità.
Riportiamo integralmente il testo del Presidente:
Carissimi,
un commento sulla Sentenza TAR Palermo, Sicilia, Sez. I, 22 aprile 2025, n. 883.
Una serie di laboratori analisi privati impugnavano le Linee di indirizzo della Regione Sicilia per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, notificando il ricorso alla Federazione dei Farmacisti siciliani, alle ASL della Sicilia e agli Ordini dei Farmacisti siciliani.
È un contenzioso nato nel 2024, perciò non tiene conto dell’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sui servizi erogabili dalle farmacie del 2025. Al momento la sentenza non risulta appellata, ma è pur vero che la sua emanazione è recentissima.
La sentenza menziona il D.M. Salute del 16.12.2010 (“Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali”) e cita espressamente queste affermazioni del decreto stesso: “Considerato che l'effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza presso le farmacie non può configurarsi come alternativa alle prestazioni di diagnostica clinica erogate nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, bensì una loro integrazione”.
La sentenza inoltre pone una differenza tra farmacie e laboratori analisi, da supporsi privati: “Al contrario, come si vedrà, numerose sono le differenze tra le farmacie e gli ambulatori specialistici avuto riguardo:
1) alla peculiare posizione giuridica delle prime nel nostro ordinamento, come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. C. Cost., sentenze nn. 171 del 2022 e 66 del 2017; Cons. Stato, Ad. Plen. 14 aprile 2022, n. 5; Cons. Stato, Comm. Spec. ad. 22 dicembre 2017, par. 3 gennaio 2018, n. 69/2018; Cass. civ., Sez. Un., 14 dicembre 2023, n. 35092);
2) alle prestazioni che vengono rese nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi (in forza della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dal successivo d.lgs. n. 153 del 2009) le quali non possono essere assimilate alle attività svolte all’interno delle strutture sanitarie convenzionate, considerato che le farmacie rendono “servizi a forte valenza socio-sanitaria” (ai sensi dell’art. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69) e le strutture ambulatoriali sono abilitate, invece, all’esercizio di “attività sanitarie” (ai sensi dell’art. 8 bis, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502)”.
La sentenza afferma altresì: “Tali servizi comprendono una tipologia di prestazioni non coincidenti con quelle che possono essere effettuate presso i centri ambulatoriali dei ricorrenti. Ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Analoghe considerazioni valgono per le mere prestazioni fisioterapiche su prescrizione medica, da un lato, e le analisi di laboratorio, le visite fisiatriche, le diagnosi, e le prescrizioni mediche, dall’altro, che possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata”.
La sentenza cita anche la seguente pronuncia del TAR Lazio, Sede di Roma: “Ebbene il TAR Lazio ha precisato che “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per esse agli infermieri), avendo la normativa primaria e secondaria solo offerto al paziente la possibilità di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia, e quindi presso una struttura generalmente vicina alla propria abitazione (è sufficiente sul punto ricordare che le farmacie sono distribuite sul territorio, secondo la relativa pianta organica, che a ciascuna di esse assegna una zona geografica, perché possano provvedere alle esigenze dei relativi abitanti, senza particolari difficoltà per gli stessi, in modo da servire senza eccessiva difficoltà tutti gli interessati). In altri termini, la normativa ha inciso su prestazioni che già non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori, essendo i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione” (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 22 febbraio 2012, n. 1814)”.
La sentenza, per vero, rigetta in toto il ricorso, ad eccezione del primo motivo, in cui si censurava la previsione dell’Assessorato regionale della Salute, secondo cui le farmacie potevano erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario nell’ambito di locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia: l’art. 1 d.lgs. 153/2009 non prevede la possibilità per il farmacista di erogare dette prestazioni aggiuntive in locali separati dalla sede farmaceutica.
Può essere un punto di partenza, non un goal: bisogna insistere sulla necessità che la clinical governance della diagnostica decentrata deve essere competenza di un professionista della Medicina di Laboratorio come l'ECG è pertinenza del cardiologo, ribadire che le Farmacie devono entrare nella rete assistenziale primaria come strutture intermedie.
Un grande abbraccio
Antonio Antico
