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Responsabilità professionale e linee guida: a che punto siamo?

16/12/2018

L’articolo 5 della legge Gelli (legge 24/2017), all'art. 5 stabilisce che “Gli esercenti le professioni sanitarie … si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate … ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle Società scientifiche e dalle Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”. 

Ma alla fine del 2018 che punto siamo? Un articolo apparso sul sito dell’ENPAM (l’ente di previdenza e assistenza dei medici) cerca di fare il punto della situazione e fa emergere una realtà preoccupante, con un percorso ancora in gran parte da fare, intricato ed irto di ostacoli e con tempi di completamento ancora molto lunghi. Vediamo perché.

Secondo il decreto ministeriale del 27 febbraio 2018, il ministero della Salute istituisce presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), impegnando l’Istituto a realizzare una piattaforma informatica che le società potranno utilizzare per presentare le proprie proposte. Sarà l’ISS a valutare le linee guida proposte dalle società scientifiche.

Ebbene, dopo 19 mesi dall’entrata in vigore della legge, il ministero della Salute ha accreditato 293 società scientifiche all’inizio di novembre 2018 (vedi notizia SIPMeL). Con quest’atto ufficiale, l’attesa per le linee guida è solo iniziata ed è nelle mani dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’infrastruttura tecnica è stata presentata nel maggio scorso, insieme al manuale operativo che contiene le procedure di valutazione. All’interno si legge che “il lasso di tempo tra la richiesta di valutazione e la sottomissione al Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica (CNEC) non può essere superiore a 2 anni, né inferiore a sei mesi”.
Il CNEC a sua volta ha 30 giorni di tempo per valutare l’eleggibilità della linea guida proposta. Si passa quindi all’analisi del reporting, e in seguito un panel di 3 esperti controlla la qualità metodologica: nel caso in cui uno di questi passaggi evidenziasse qualche carenza, la società proponente ha rispettivamente 30 e 60 giorni di tempo per porre rimedio.

Ad oggi sul sito SNLG ci sono solo 5 LG valutate come eleggibili. Più nutrita la sezione buone pratiche grazie soprattutto a Choosing Wisely edizione italiana (dove compare SIPMeL con 3 schede: le 5 raccomandazioni generali, GdS AI eGdS E-MM; più di tutte le altre Società).

Una volta pronto il giudizio conclusivo, il direttore del CNEC ha un ulteriore mese a disposizione per notificare il risultato finale dell’esame. Solo a questo punto le linee guida proposte saranno ufficialmente approvate, e finalmente a disposizione di tutti.

Quindi, nella migliore delle ipotesi, prima che una linea guida possa essere utilizzata dai magistrati passeranno otto mesi dalla presentazione e, nella peggiore, oltre due anni o più.